Conoscenze

18 settembre 2026

Notifica d'installazione: quali lavori vanno notificati al gestore di rete — e quali non più dal 2021

Dal 1° luglio 2021 non ogni lavoro d'installazione è più soggetto all'obbligo di notifica, ma solo ciò che figura sull'elenco dell'ESTI: aumento di potenza oltre 3,7 kVA, allacciamento alla rete, FV, accumulatori, stazioni di ricarica, linee dell'edificio, dispositivi di misurazione, impianti provvisori. Chi inoltra la notifica d'installazione, chi la firma e che cosa succede senza.


Una notifica d'installazione va inoltrata al gestore di rete prima dell'inizio dei lavori se il lavoro figura sull'elenco della direttiva ESTI n. 221: nuove installazioni e ampliamenti con un aumento di potenza superiore a 3,7 kVA, smontaggi oltre 3,7 kVA, un allacciamento alla rete nuovo o modificato, apparecchi che causano perturbazioni di rete, impianti di produzione di energia, accumulatori di energia, infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici, linee dell'edificio e dispositivi di misurazione del gestore di rete, nonché impianti provvisori. Tutto il resto dal 1° luglio 2021 non è più soggetto all'obbligo di notifica. L'obbligo tocca allo stesso modo ogni titolare di un'autorizzazione d'installazione, ed è il gestore di rete a stabilire contenuto e forma della notifica.

Questa è la versione breve. Quella lunga vale la pena, perché la revisione del 2021 ha capovolto il principio — e perché due cose che sembrano una notifica non lo sono.

Che cos'è una notifica d'installazione

Una notifica d'installazione è la comunicazione di un lavoro d'installazione al gestore di rete prima che il lavoro venga eseguito — la forma in cui un'azienda elettrica adempie il proprio obbligo di notifica secondo l'art. 23 OIBT. L'OIBT stessa non conosce questo termine; parla di «obblighi di notifica». L'ESTI scrive nella sua direttiva n. 221 che questa comunicazione «nella pratica è denominata ‹avviso d'installazione (AI)›».

L'art. 23 cpv. 1 OIBT dice chi ne è tenuto: «I titolari di un'autorizzazione d'installazione generale e quelli di un'autorizzazione sostitutiva devono notificare i lavori d'installazione, prima della loro esecuzione, al gestore di rete alla cui rete di distribuzione a bassa tensione è collegato l'impianto elettrico.» L'art. 25 cpv. 1 dice lo stesso per i titolari di autorizzazioni d'installazione limitate. Il destinatario è sempre il gestore di rete alla cui rete è collegato l'impianto — non l'ESTI.

Due cose non sono una notifica d'installazione, anche se spesso vengono chiamate così:

  • La notifica di conclusione dei lavori. Dopo il controllo finale il proprietario comunica al gestore di rete la conclusione dei lavori e gli fa pervenire il rapporto di sicurezza (art. 24 cpv. 6 OIBT). È la fine della procedura; la notifica d'installazione ne è l'inizio.
  • La domanda di allacciamento. Se un apparecchio può essere collegato alla rete — una wallbox, un inverter — lo decide il gestore di rete in base alle sue prescrizioni tecniche (Werkvorschriften). La notifica d'installazione comunica il lavoro; la domanda chiede l'autorizzazione d'allacciamento. Molti gestori di rete riuniscono le due cose in un unico modulo, ma si tratta di due domande distinte.

Dal 1° luglio 2021: l'elenco, non il principio

Fino a metà 2021 il principio valeva senza elenco; le eccezioni erano disciplinate da un'autorizzazione eccezionale dell'ESTI del 30 novembre 2018, che la direttiva n. 221 ha abrogato. Con la revisione degli art. 23 e 25 OIBT, in vigore dal 1° luglio 2021, l'ESTI ha la competenza di «stabilire eccezioni all'obbligo di notifica» — e le ha stabilite in modo esaustivo nella direttiva n. 221. Il principio figura ancora nella direttiva («tutti i lavori d'installazione» vanno notificati), ma la cifra 3 lo capovolge: una notifica va fatta nei casi seguenti, «in tutti gli altri casi non sussiste alcun obbligo di notifica».

L'elenco, testualmente secondo la direttiva:

  1. nuove installazioni e ampliamenti di installazioni che comportano un aumento di potenza superiore a 3,7 kVA;
  2. smontaggio di installazioni elettriche oltre 3,7 kVA;
  3. realizzazione di un nuovo allacciamento alla rete;
  4. ampliamento o modifica dell'allacciamento alla rete esistente;
  5. collegamento di apparecchi e impianti che possono causare variazioni di tensione, secondo le prescrizioni tecniche WV-CH;
  6. collegamento di apparecchi e impianti che causano armoniche, secondo le WV-CH;
  7. collegamento di filtri attivi e circuiti di assorbimento secondo le WV-CH;
  8. collegamento di impianti di produzione di energia connessi alla rete di distribuzione a bassa tensione, sia in parallelo sia in isola;
  9. collegamento di accumulatori di energia elettrica;
  10. collegamento di infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici;
  11. realizzazione, modifica o ampliamento di linee dell'edificio, linee di comando nonché di dispositivi di misurazione del gestore di rete;
  12. installazioni che comportano l'adattamento, il montaggio, lo smontaggio o la sostituzione di apparecchi di misura e di comando del gestore di rete;
  13. impianti provvisori e temporanei come cantieri, impianti per fiere e giostre e manifestazioni festive.

L'elenco vale «per tutti i titolari di autorizzazioni d'installazione» — l'autorizzazione generale, quella sostitutiva e quella limitata allo stesso modo.

Tre punti dell'elenco vengono sottovalutati nella pratica. L'infrastruttura di ricarica figura sull'elenco senza limite di potenza: una wallbox è soggetta all'obbligo di notifica anche se resta sotto i 3,7 kVA — i 3,7 kVA sono la soglia per l'aumento di potenza in generale, non per la stazione di ricarica. Gli accumulatori di energia figurano come punto a sé sull'elenco, indipendentemente dall'impianto FV di cui fanno parte. E gli impianti provvisori sono soggetti all'obbligo di notifica benché poi scompaiano: l'impianto di cantiere merita una notifica, la festa del paese anche.

Che cosa non va più notificato

Tutto ciò che non figura sull'elenco: la sostituzione di una presa, di una lampada, di un elettrodomestico; l'ampliamento di un circuito terminale che aumenta la potenza di meno di 3,7 kVA; una modifica che non tocca né la linea dell'edificio né il dispositivo di misurazione. Chi oggi invia ancora una notifica d'installazione per queste cose non fa nulla di vietato — compila un modulo di cui nessuno ha bisogno.

Ciò che non viene meno con l'obbligo di notifica è il controllo. La prima verifica in corso d'opera è obbligatoria per ogni lavoro d'installazione e va protocollata (art. 24 cpv. 1 OIBT), notifica o no. Può venir meno solo il rapporto di sicurezza formale, e anche questo solo se quattro criteri sono soddisfatti contemporaneamente: riparazione o sostituzione di un prodotto a bassa tensione, variazione di potenza di al massimo 3,7 kVA, nessun adattamento di linee dell'edificio, d'utente o di distribuzione — e nessun obbligo di notifica secondo l'elenco qui sopra. Basta allora il protocollo della prima verifica, consegnato al proprietario. Che cosa deve contenere questo protocollo è spiegato nell'articolo «Protocollo di misura: obbligo e contenuto».

L'obbligo di notifica e l'obbligo di attestazione sono quindi collegati, ma non come si pensa: non è la notifica a far scattare il rapporto di sicurezza, ma la sua assenza è una delle quattro condizioni alle quali quest'ultimo può venir meno.

Chi firma, e in quale forma

Qui la direttiva è precisa. Per un'autorizzazione d'installazione generale firma la notifica una persona del mestiere secondo l'art. 8 OIBT o una persona autorizzata al controllo secondo l'art. 27 cpv. 1 lett. a OIBT — in entrambi i casi una persona indicata nell'autorizzazione d'installazione. Per un'autorizzazione sostitutiva, la persona che figura in tale autorizzazione. Per un'autorizzazione d'installazione limitata, la persona che esegue i lavori.

Il montatore che esegue il lavoro, quindi, non firma la notifica; nemmeno l'ufficio che la compila. È la persona indicata nell'autorizzazione — e deve essere attualmente impiegata nell'azienda, come l'ESTI precisa espressamente nelle sue FAQ a proposito del rapporto di sicurezza.

La forma non è prescritta dall'OIBT. Poiché l'obbligo di notifica «serve esclusivamente ai compiti dei gestori di rete», secondo la direttiva spetta a loro prescrivere la forma desiderata — portale, modulo o e-mail — e anche «stabilire essi stessi» il contenuto della notifica. Un'azienda che lavora in tre comprensori di rete ha quindi tre notifiche, e la domanda «che cosa ci va dentro» ha tre risposte.

Che cosa succede senza notifica

L'obbligo di notifica è uno degli obblighi legati all'autorizzazione d'installazione, e l'OIBT punisce la violazione di questi obblighi: l'art. 42 lett. c li cita «in particolare» in sette numeri, e l'enumerazione è quindi espressamente non esaustiva. La comminatoria di pena si trova all'art. 55 cpv. 3 della legge sugli impianti elettrici (LIE).

In pratica è più importante ciò che succede prima di una sanzione. Il gestore di rete che viene a sapere di un lavoro soggetto a notifica solo dal rapporto di sicurezza non ha verificato l'allacciamento alla rete, non ha ordinato il contatore e non ha valutato le perturbazioni di rete. Può chiedere indicazioni supplementari ed esigere la documentazione tecnica (art. 38 cpv. 2 OIBT), e può rifiutare l'allacciamento di un impianto che non corrisponde alle sue prescrizioni tecniche. L'azienda si ritrova allora con un impianto finito che nessuno autorizza — e con un cliente che chiede perché.

Una notifica tardiva è quindi meglio di nessuna notifica. La direttiva esige la notifica «tempestivamente prima dell'inizio dei lavori»; chi si accorge che manca la inoltra a posteriori e lo dice.

Che cosa significa in pratica per un'azienda

Tre punti da cui dipende la notifica d'installazione nel lavoro quotidiano:

  1. L'elenco come domanda nella commessa. Tredici casi sono pochi. Una commessa che al momento della registrazione viene verificata rispetto all'elenco — aumento di potenza oltre 3,7 kVA? Stazione di ricarica? Accumulatore? Linea dell'edificio? Impianto provvisorio? — richiede la notifica prima che il montatore ordini il materiale, non quando lo monta.
  2. La notifica prima della prima verifica. L'ordine è: notifica, lavoro, prima verifica, controllo finale, rapporto di sicurezza, notifica di conclusione dei lavori. Chi invia la notifica d'installazione insieme alla notifica di conclusione comunica un lavoro già fatto. Come distinguere i tre controlli è spiegato nell'articolo «Prima verifica, controllo finale, controllo di collaudo».
  3. La notifica con l'impianto, non con la commessa. Alla modifica successiva il gestore di rete chiede l'ultima notifica, e questa si trova allora nel fascicolo di una commessa di sei anni prima. Il suo posto è nel dossier dell'impianto, accanto allo schema, al protocollo di misurazione e al rapporto di sicurezza.

Oggi l'elenco colpisce più spesso la stazione di ricarica: è soggetta all'obbligo di notifica senza limite di potenza, e a ciò si aggiunge, a seconda dell'immobile, il consenso della comunione dei proprietari per piani o del locatore. Come le due cose si combinano è spiegato nell'articolo «Wallbox nella proprietà per piani».

Domande frequenti

Ogni impianto elettrico va notificato al gestore di rete? No, non più dal 1° luglio 2021. Sono soggetti all'obbligo di notifica solo i tredici casi della cifra 3 della direttiva ESTI n. 221 — aumento di potenza oltre 3,7 kVA, allacciamento alla rete, perturbazioni di rete, produzione di energia, accumulatori, infrastruttura di ricarica, linee dell'edificio e dispositivi di misurazione, impianti provvisori. Tutto il resto è esentato dall'obbligo di notifica.

Una wallbox sotto i 3,7 kVA è soggetta all'obbligo di notifica? Sì. Il «collegamento di infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici» figura sull'elenco senza limite di potenza. I 3,7 kVA valgono per l'aumento di potenza in generale, non per la stazione di ricarica.

Chi deve firmare la notifica d'installazione? Per un'autorizzazione d'installazione generale, una persona del mestiere o una persona autorizzata al controllo indicata nell'autorizzazione; per un'autorizzazione sostitutiva, la persona ivi indicata; per un'autorizzazione limitata, la persona che esegue il lavoro.

Qual è la differenza tra notifica d'installazione e rapporto di sicurezza? La notifica d'installazione va al gestore di rete prima del lavoro e comunica che cosa verrà costruito. Il rapporto di sicurezza gli arriva dopo il controllo finale e attesta che è stato costruito in modo sicuro. L'uno non sostituisce l'altro — e il rapporto può venir meno solo per lavori che non sono nemmeno soggetti all'obbligo di notifica.


Fonti: Ordinanza sugli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT, RS 734.27), art. 23, 24, 25, 38 e 42, stato 31 ottobre 2025, fedlex.admin.ch. Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI, direttiva n. 221 «Obblighi di notifica per titolari di autorizzazioni d'installazione generali e limitate», versione 0621, valida dal 1° luglio 2021. ESTI, FAQ «Controlli periodici, rapporti di sicurezza», stato 22 luglio 2021, esti.admin.ch. Questo contributo non sostituisce una consulenza legale; in caso di dubbio decide il gestore di rete competente o l'ESTI.

Preferisce vederlo subito sulla Sua azienda?

Guardiamo una settimana vera della Sua azienda — 45 minuti, da Lei o davanti allo schermo.

Fissare un colloquio