5 settembre 2026
Un acconto non Le spetta automaticamente, perché la legge fa pagare solo alla consegna. Che cosa può esigere se la solvibilità del cliente peggiora a metà cantiere sta in un unico articolo del Codice delle obbligazioni.
Una ristrutturazione importante, tre mesi di cantiere, materiale già ordinato e posato — e l'impresa vorrebbe un versamento prima che inizi la fase successiva. Che sia ammissibile non dipende dal fatto che il cliente sia d'accordo, ma da un'unica domanda: che cosa dice l'offerta sui pagamenti parziali.
Il contributo sul supplemento all'offerta mostra già che nel contratto d'appalto la mercede diventa di regola esigibile all'atto della consegna dell'opera (art. 372 cpv. 1 CO). La legge prevede un'eccezione, ma stretta: se l'opera va consegnata in parti e la mercede è stabilita per parti, questa va pagata per ciascuna parte all'atto della relativa consegna (art. 372 cpv. 2 CO).
Questa seconda regola è la base legale di un acconto per fasi di costruzione — ma opera solo se sono pattuiti entrambi gli elementi: la suddivisione in parti e una mercede parziale per ciascuna. Se l'offerta indica soltanto un prezzo complessivo per un'opera complessiva, giuridicamente non esistono «parti» per le quali qualcosa diventerebbe esigibile già durante il cantiere — l'intera mercede è dovuta solo con la consegna dell'opera completa, a prescindere da quanto siano avanzati i lavori.
Il Codice delle obbligazioni non conosce il termine «acconto»; nella pratica indica un pagamento su un debito non ancora interamente esigibile. Come per lo sconto di cassa: una condizione di pagamento che la legge non disciplina vale solo se è stata pattuita.
Si aggiunge un secondo motivo per cui un cliente può respingere una richiesta di acconto priva di base contrattuale: in un contratto bilaterale nessuna parte può esigere l'adempimento dall'altra senza aver già adempiuto o offerto di adempiere — salvo che il contratto preveda altrimenti (art. 82 CO). Nel contratto d'appalto l'impresa presta per prima: deve prima l'opera (o la parte pattuita di essa), il cliente solo dopo il pagamento. Un acconto inverte quest'ordine per l'importo interessato, e un'inversione richiede un patto — non discende da sé dall'entità della commessa né dal valore del materiale già posato.
Esiste un caso in cui l'impresa può esigere una garanzia anche senza un patto preventivo. L'art. 83 CO lo disciplina espressamente, proprio per la situazione in cui un'impresa è tenuta a prestare per prima e la controparte cade in difficoltà finanziarie durante i lavori:
Per l'impresa significa: se durante una commessa in corso riceve indizi fondati che il cliente è diventato insolvente — una procedura di fallimento, un pignoramento infruttuoso, circostanze altrettanto univoche —, può sospendere i lavori finché non sia data una garanzia. Questa garanzia può essere un acconto, ma non deve esserlo per forza: la legge non ne prescrive la forma. Se la garanzia non viene data entro il congruo termine fissato, l'impresa può recedere dal contratto invece di continuare a lavorare a proprio rischio.
Che cosa l'art. 83 CO espressamente non concede: un generico ritardo nei pagamenti o semplici dubbi sulla volontà di pagare non bastano. Occorre un effettivo peggioramento della situazione patrimoniale che metta concretamente in pericolo il diritto alla controprestazione — non una vaga sensazione di disagio verso un cliente che finora paga semplicemente con lentezza.
L'acconto va nell'offerta, non in una richiesta supplementare durante il cantiere. Chi vuole fatturare per fasi suddivide espressamente l'opera in parti nell'offerta e stabilisce una mercede per ciascuna — così opera l'art. 372 cpv. 2 CO, e il pagamento parziale diventa esigibile con la stessa naturalezza della fattura finale. Senza questo patto resta solo l'art. 83 CO, che opera esclusivamente in caso di comprovato peggioramento della solvibilità — non come strumento di pressione generico verso un cliente incerto.
Quale forma di prezzo — a corpo, computo approssimativo o Regie — determini l'esigibilità e un eventuale supplemento lo spiega il contributo «Supplemento all'offerta». Che cosa vale quando la fattura finale resta aperta — mora, interessi di mora, sconto di cassa e una trattenuta contrattuale — lo spiega il contributo «Fattura non pagata: mora, interessi di mora, sconto di cassa e trattenuta di garanzia».
Fonti: Codice delle obbligazioni (CO, RS 220), art. 82, 83 e 372, fedlex.admin.ch, versione consultata il 5 settembre 2026. Gli articoli sono riportati nel loro tenore ufficiale dove vengono citati. Questo contributo non sostituisce una consulenza legale: se nel caso concreto vi sia un peggioramento della situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 83 CO e quali patti di acconto o di garanzia valgano nel singolo contratto è una questione del caso concreto e, in caso di lite, del giudice.
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