27 agosto 2026
Il rapporto di sicurezza degli impianti elettrici ha un termine: sei mesi di preavviso, una proroga di un anno, poi l'ESTI. La procedura è disciplinata dall'OIBT e continua anche se nessuno reagisce.
La lettera del gestore di rete giace nella pila da mesi, il periodo di controllo è scaduto, e ora arriva il secondo sollecito. La domanda che segue è sempre la stessa: cosa succede, in realtà, se non si fa proprio nulla?
La risposta si trova nell'ordinanza sugli impianti elettrici a bassa tensione, ed è di una precisione sgradevole.
Almeno sei mesi prima dello scadere del periodo di controllo, il gestore di rete — in determinati casi l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI — sollecita per iscritto il proprietario a far pervenire il rapporto di sicurezza. Non è un avviso né un promemoria, ma l'inizio di un termine.
Il rapporto di sicurezza deve essere inoltrato entro la fine del periodo di controllo. Questo termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno dopo lo scadere del periodo di controllo stabilito.
Da quel momento la questione smette di essere un affare tra proprietario e gestore di rete: se il rapporto di sicurezza non viene inoltrato entro il termine stabilito nonostante due solleciti, il gestore di rete affida all'ESTI l'imposizione del controllo periodico.
Sono quindi i due solleciti a segnare il momento in cui la cosa si fa seria — e non lo scadere del termine in sé.
Quanto dura il periodo di controllo nel caso concreto dipende dal tipo di installazione. Il calcolatore dei periodi di controllo indica il periodo secondo il tipo di utilizzo e segnala esplicitamente i casi in cui l'allegato non dà una risposta univoca e decide l'organo di controllo.
L'ESTI lo scrive nel proprio foglio informativo con una chiarezza che vale la pena citare: si rammenta che solo il proprietario, e non l'organo di controllo incaricato o terzi, è responsabile di rispettare le scadenze fissate.
È la frase a cui si aggrappano la maggior parte dei malintesi. Incaricare un organo di controllo non sposta la responsabilità. Chi ha dato l'incarico e poi non sente più nulla resta comunque tenuto al termine — e, in caso di controversia, anche ai costi dell'imposizione.
Per l'azienda elettrica questo significa il contrario: il cliente che inoltra il sollecito non si libera del proprio obbligo. Un'azienda che lo dice per tempo si risparmia la conversazione che altrimenti avviene dopo la fattura dell'ESTI.
Il termine è noto molto prima che diventi urgente. Non inizia con la lettera, ma con l'ultimo controllo — e questo si trova nel dossier dell'impianto.
Tre cose che fanno la differenza:
Il rapporto di sicurezza è rilasciato da un organo di controllo indipendente o da un organo di ispezione accreditato — a seconda del tipo di installazione. L'elenco delle persone e delle imprese titolari di un'autorizzazione di controllo dell'ESTI è pubblico e si trova su esti.admin.ch, alla voce Elenchi delle autorizzazioni.
Vale la pena incaricare l'organo di controllo per tempo, subito dopo aver ricevuto il sollecito, e non solo verso la fine del termine. I sei mesi sono pensati per l'intera procedura, non solo per trovare un appuntamento.
Questo vale per il controllo periodico di un impianto esistente. Per un'installazione nuova o modificata si applica una procedura propria, con termini propri — prima verifica, controllo finale e, a seconda del periodo di controllo, controllo di collaudo. La differenza, e chi può eseguire quale controllo, è spiegata nell'articolo «Prima verifica, controllo finale, controllo di collaudo».
E se il termine non potrà evidentemente essere rispettato perché la ristrutturazione è ancora in corso: è prevista una proroga, che va chiesta all'ESTI, non al gestore di rete. Come funziona è spiegato nell'articolo «Ristrutturazione e proroga del termine».
Chi paga un elenco dei difetti alla fine del termine, e da quando decide l'Ispettorato invece del gestore di rete, è spiegato nell'articolo «Elenco dei difetti e controllo successivo: chi sostiene i costi».
Fonte per lo svolgimento dei termini: Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI, foglio informativo «Controllo periodico delle installazioni elettriche», ottobre 2017. Questo articolo non sostituisce una consulenza legale; in caso di dubbio decide il gestore di rete competente o l'ESTI.
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