Conoscenze

18 settembre 2026

Rimunerazione unica: per i piccoli impianti solo dopo la messa in esercizio, per i grandi già prima

La domanda di rimunerazione unica non segue la stessa via per ogni impianto fotovoltaico: sotto i 100 kW la si inoltra solo quando l'impianto è costruito — da 100 kW già prima, contro una garanzia di principio. Chi confonde le due vie rischia una domanda considerata automaticamente ritirata.


«Inoltriamo la domanda adesso o solo quando l'impianto funziona?» non è una questione di prudenza, ma di dimensioni dell'impianto. La rimunerazione unica (RU) è un contributo unico della Confederazione ai costi d'investimento di un impianto fotovoltaico, versato dall'organo d'esecuzione Pronovo. L'ordinanza sulla promozione dell'energia prevede a tal fine due procedure distinte, che si svolgono in ordine inverso. Chi applica la procedura della dimensione sbagliata non riceve alcun segnale d'errore — la domanda viene semplicemente iscritta nella lista d'attesa sbagliata o, nel peggiore dei casi, considerata ritirata.

Il limite: 100 kW

Determinante è la potenza dell'impianto secondo l'art. 4 OPEn. Sono considerati grandi impianti fotovoltaici gli impianti con una potenza pari o superiore a 100 kW, piccoli impianti quelli con una potenza inferiore a 100 kW (art. 7 cpv. 1 e 2 lett. a OPEn). Per un ampliamento o un rinnovamento vale una regola propria, che agisce nella direzione opposta a quella che si supporrebbe in un primo momento: se la potenza aumenta di meno di 100 kW, l'impianto resta piccolo — anche se dopo l'ampliamento la potenza complessiva raggiunge o supera i 100 kW (art. 7 cpv. 2 lett. b OPEn). Solo un ampliamento o un rinnovamento che apporti da solo 100 kW o più di potenza aggiuntiva fa considerare l'impianto grande da quel momento.

Un'impresa può anche influire sulla classificazione: se il gestore di un impianto da 100 kW rinuncia alla rimunerazione del contributo legato alla potenza per la parte di potenza a partire da 100 kW, l'impianto è comunque considerato piccolo (art. 7 cpv. 3 OPEn). Questo conta perché la procedura per i piccoli impianti è più semplice — rinunciare a una parte della rimunerazione può convenire se risparmia una domanda prima dell'inizio dei lavori.

Piccoli impianti: la domanda solo quando l'impianto c'è

La domanda di rimunerazione unica per i piccoli impianti fotovoltaici va inoltrata all'organo d'esecuzione solo dopo la messa in esercizio dell'impianto (art. 41 cpv. 1 OPEn). Prima della messa in esercizio, per un piccolo impianto non si può inoltrare nulla — a differenza di un grande.

Pronovo, in qualità di organo d'esecuzione, richiede a tal fine, a seconda della categoria d'impianto: un estratto aggiornato del registro fondiario (non più vecchio di un anno), le coordinate di pagamento e — per gli impianti integrati — fotografie della fase di costruzione, dei raccordi perimetrali e dell'impianto finito, oltre al verbale di collaudo oppure al rapporto di sicurezza con il protocollo di prova dell'impresa d'installazione (Pronovo, «Inoltrare la domanda», stato agosto 2026). La domanda si presenta direttamente nel portale clienti di Pronovo, dal gestore dell'impianto stesso o da un terzo munito di procura — nella pratica, per lo più l'impresa elettrica.

⚠️ Una trappola che scatta solo se per lo stesso impianto era già in corso un'altra domanda. Se per lo stesso impianto è già stata presentata una domanda di partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità (art. 21 OPEn) o di rimunerazione unica per un grande impianto (art. 43 OPEn), questa è considerata automaticamente ritirata con la nuova domanda secondo l'art. 41 (art. 41 cpv. 4 OPEn). Ciò riguarda per esempio un impianto annunciato come grande prima dell'inizio dei lavori, ma poi costruito più piccolo: la domanda successiva secondo l'art. 41 annulla automaticamente quella precedente, senza che occorra un passo separato.

Grandi impianti: prima la garanzia, poi la costruzione

Per gli impianti da 100 kW avviene il contrario. La domanda va inoltrata all'organo d'esecuzione (art. 43 cpv. 1 OPEn) — e, a differenza dei piccoli impianti, non solo dopo la messa in esercizio: l'art. 8 cpv. 2 OPEn riserva espressamente la domanda dopo la messa in esercizio ai piccoli impianti (art. 41). Se dopo l'inoltro della domanda cambiano la categoria o la potenza dell'impianto previsto, il richiedente deve comunicarlo immediatamente (art. 43 cpv. 3 OPEn).

Se le condizioni sono presumibilmente adempiute e sono disponibili mezzi sufficienti, l'organo d'esecuzione garantisce in linea di principio la rimunerazione unica mediante decisione (art. 44 OPEn). Da quel momento corre un termine: l'impianto deve essere messo in esercizio al più tardi 12 mesi dopo la garanzia, oppure al più tardi 6 anni dopo se per la sua realizzazione devono ancora essere modificate le basi pianificatorie (art. 45 cpv. 1 OPEn). La messa in esercizio va notificata all'organo d'esecuzione al più tardi tre mesi dopo (art. 45 cpv. 2 OPEn). Se il termine non può essere rispettato per motivi non imputabili al richiedente, l'organo d'esecuzione può prorogarlo su domanda — la domanda di proroga va presentata prima della scadenza del termine originario (art. 45 cpv. 4 OPEn).

L'importo definitivo della rimunerazione unica viene fissato dall'organo d'esecuzione solo dopo la ricezione della notifica completa della messa in esercizio, sulla base dei dati dell'impianto autenticati nel quadro del sistema delle garanzie di origine (art. 46 cpv. 1 OPEn).

Ordine di priorità e lista d'attesa

Se i mezzi disponibili non bastano per prendere subito in considerazione tutte le domande, l'organo d'esecuzione tiene una lista d'attesa separata per i piccoli e una per i grandi impianti fotovoltaici (art. 40 cpv. 3 OPEn). All'interno di una lista conta in linea di principio la data d'inoltro; se lo stesso giorno vengono inoltrate più domande che non possono essere tutte prese in considerazione, hanno la precedenza i progetti con la maggiore potenza aggiuntiva (art. 39 OPEn). Quando tornano disponibili dei mezzi, l'Ufficio federale dell'energia stabilisce in quale misura gli impianti delle due liste d'attesa vengono presi in considerazione (art. 40 cpv. 4 OPEn).

Domande frequenti

Un ampliamento trasforma automaticamente il mio impianto finora piccolo in un impianto grande? Non per il solo fatto che la potenza complessiva raggiunge poi i 100 kW. Se l'ampliamento o il rinnovamento apporta da solo meno di 100 kW di potenza aggiuntiva, l'impianto resta piccolo (art. 7 cpv. 2 lett. b OPEn) — determinante è l'aumento, non la nuova potenza complessiva.

Per lo stesso impianto possono essere in corso contemporaneamente una domanda come piccolo e una come grande impianto? No. Se il gestore dell'impianto inoltra una domanda secondo l'art. 41 per un piccolo impianto, una domanda presentata in precedenza secondo l'art. 21 o 43 per lo stesso impianto è considerata automaticamente ritirata (art. 41 cpv. 4 OPEn).

Che cosa conta se in un giorno arrivano più domande di quanti siano i mezzi disponibili? All'interno della lista d'attesa decide innanzitutto la data d'inoltro; se lo stesso giorno arrivano più domande che non possono essere tutte prese in considerazione, hanno la precedenza i progetti con la maggiore potenza aggiuntiva (art. 39 OPEn).

E se un grande impianto è già in funzione prima che la garanzia sia stata rilasciata? Se i mezzi sono già stati stanziati, l'organo d'esecuzione emana direttamente una decisione sulla rimunerazione unica non appena è disponibile la notifica completa della messa in esercizio (art. 46 cpv. 2 OPEn) — un caso a sé accanto alla procedura ordinaria secondo l'art. 44.

Contributi correlati

Come un raggruppamento ai fini del consumo proprio sullo stesso impianto incide sul piano giuridico — soglia, diritti degli inquilini, costi — lo spiega il contributo «RCP: il 10 per cento, il momento e i costi». Quali termini corrono concretamente per un impianto lo calcola il calcolatore delle scadenze RU. Una panoramica dell'intera procedura, dalla valutazione del potenziale alla messa in esercizio, la offre la pagina Fotovoltaico.


Fonti: ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (OPEn, RS 730.03), stato 1° gennaio 2023, art. 4, 7, 8, 39, 40, 41 e 43–46 — fedlex.admin.ch, consultata il 31 agosto 2026 e di nuovo il 18 settembre 2026 per la verifica dell'art. 7 cpv. 2 lett. b e dell'art. 43 cpv. 1. Pronovo SA, «Inoltrare la domanda» e «Ulteriore procedura per i progetti promossi», pronovo.ch, consultati il 31 agosto 2026, per la prassi del portale clienti e i documenti da inoltrare. Questo contributo non sostituisce una consulenza legale; per la valutazione del singolo caso è competente l'organo d'esecuzione Pronovo.

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